Regolamento della pratica forense approvato in sede distrettuale (1)
ARTICOLO 1 (Domanda)
Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita dichiarazione scritta nella quale sia espressamente specificato se : - svolge attività lavorativa; - svolge pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali; - frequenta corsi post-universitari; - effettua servizio militare o civile; - svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo. In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.
ARTICOLO 2 (Dichiarazioni dell'avvocato)
Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà: - indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti; - indicare la sistemazione all'interno dello Studio; - attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante); - garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche (previo eventuale periodo di prova non superiore a tre mesi); - escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria. L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni due. Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato (TAR Emilia Romagna, Sez. Bologna, 164/2006).
ARTICOLO 3 (Libretto della pratica e Scuole di Specializzazione)
Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti. Qualora fra le venti udienze annotate ne siano indicate alcune che abbiano data successiva al naturale compimento del semestre, il Consiglio riterrà completato il semestre alla data della ventesima udienza. (2) La frequenza dello Studio può essere sostituita: a) per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 18 del R.D L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell’art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all’estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell’indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense. In ogni caso, la domanda di iscrizione al Registro speciale dei praticanti di cui all’art.17 R.D.L. 27/11/1933 n.1578 non ha effetti retroattivi, conformemente a quanto deliberato da questo Consiglio con delibera 28/10/2002; b) per un semestre dalla frequentazione del “Corso di tecnica forense e di preparazione all’esame di avvocato” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento previo rilascio dell’attestato di frequenza (3). c) per un semestre dal tirocinio presso le sezioni civili del Tribunale di Bologna, che dovrà essere svolto durante il primo anno di pratica per un periodo rinnovabile di ulteriori 6 mesi. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato. (4)
ARTICOLO 4 (Libretto della pratica)
Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: le udienze cui il praticante ha assistito; gli atti giudiziali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci; le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di due.
ARTICOLO 5 (Annotazioni delle udienze)
Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva (ad esempio, quelle di assegnazione a sentenza se non c'è stata la discussione orale della causa). Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di tre udienze. La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta. Il libretto dovrà essere sottoscritto dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Della partecipazione all'udienza del praticante potrà essere dato atto nel verbale d'udienza. Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività comunicate ai sensi dell'art. 1, il praticante, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà ellegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato.
ARTICOLO 6 (Annotazioni delle altre attività svolte)
Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.). Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.
ARTICOLO 7 (Questioni giuridiche)
Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.
ARTICOLO 8 (Visto semestrale)
Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui Studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità, deve essere presentato presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo Studio presso il quale si è svolta la pratica. La presentazione del libretto presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.
ARTICOLO 9 (Compiuta pratica)
Al termine di entrambi gli anni di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più dei semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opprtuni, al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.
ARTICOLO 10 (Scuola Forense)
La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine è utile integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è raccomandata. La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.
ARTICOLO 11 (Trasferimento di studio)
Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine. Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro Studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida. E' fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due professionisti per ogni praticante, salva la motivata deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 2. In caso di integrazione della pratica, entrambi i professionisti saranno tenuti alla firma del libretto.
ARTICOLO 12 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)
In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine di entrambi gli anni di pratica. In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti ex tunc. Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.
ARTICOLO 13 (Pratica ex. Art. 8 D.P.R. 101/1990)
A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato; essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di eseguita pratica.
ARTICOLO 14 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonchè convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.
ARTICOLO 15 (Pratica all?estero)
La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero, o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.
ARTICOLO 16 (Responsabilità per le dichiarazioni rese)
L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta. In particolare, il professionista impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.
ARTICOLO 17 (Cancellazione dal registro praticanti)
Il praticante non abilitato al patrocinio sarà cancellato d'ufficio dal Registro speciale dei praticanti una volta conseguito il certificato di compiuta pratica, mentre il praticante abilitato potrà conservare l'iscrizione per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio allo scadere dell'abilitazione previa relativa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata a.r.
ARTICOLO 18 (Norma transitoria)
Questo Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 11/11/2003. Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso sarà affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a tutti i praticanti già iscritti nel Registro. Questi ultimi dovranno uniformarsi al presente regolamento e, se del caso, produrre la documentazione integrativa necessaria, entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, limitandosi, i praticanti al secondo anno di pratica, alla documentazione relativa allo stesso. Gli avvocati che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già ammesso a frequentare il proprio studio più di due praticanti possono continuare a seguire gli stessi fino al compimento della pratica.
1) Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con delibera del 12 maggio 2003
2) Integrazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna approvata con delibera del 14/02/2005
3) Integrazione del Consiglio dell’Ordine di Bologna approvata con delibera del 03/07/2006
4) Integrazione del Consiglio dell’Ordine di Bologna approvata con delibera del 11/05/2009 |