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Patrocinio a spese dello Stato
Patrocinio a spese dello Stato
Il Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volonteria giurisdizione.
DPR 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia).
  1. ISTITUZIONE DEL PATROCINIO;
  2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE;
  3. ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO
    3.1 Forma;
    3.2 Contenuto;
    3.3 Sanzioni.
  4. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE;
  5. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
    5.1. Ammissione in via anticipata e provvisoria;
    5.2. Decisione di inammissibilità;
    5.3. Trasmissione delle delibere di Consiglio.
  6. EFFETTI DELL'AMMISSIONE
    6.1. Scelta del difensore;
    6.2. Onorario e spese del difensore;
  7. SPESE A CARICO DELLA PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO
    7.1. Spese prenotate a debito;
    7.2. Spese anticipate dall’erario.
  8. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE;
  9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PROCESSO FALLIMENTARE;
  10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PROCESSO TRIBUTARIO;
  11. NUOVE FUNZIONI ASSEGNATE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE<;
  12. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE;
  13. ILLECITI DISCIPLINARI;
  14. PROBLEMATICHE;
  15. NORMATIVA E GIURISPUDENZA.

1. ISTITUZIONE DEL PATROCINIO
Oltre che nel processo penale, è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultano non manifestamente infondate.

Inoltre, hanno diritto all’ammissione gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (la norma, pertanto, esclude dal beneficio i cd. Clandestini) al momento del rapporto controverso o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, nonché gli enti o le associazioni che “non perseguano scopi  di lucro e non esercitino attività economica”.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

2. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Salvo quanto previsto dall'articolo 92 (elevazione dei limiti di reddito solo nel processo penale), se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito dell’interessato, quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

3. ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO

3.1 Forma
L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, oppure siglata dal richiedente in presenza dell’addetto alla ricezione dell’istanza, oppure può essere già apposta in precedenza, ma in questo caso, deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

3.2 Contenuto
L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
  • le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
  • una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
  • l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
  • le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si chiede l’ammissione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

3.3 Sanzioni
Chiunque al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato formula l’istanza di cui all’art. 79 corredata  da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito  previste per l’ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio.

4. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inviata a mezzo raccomandata o è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende la causa, ovvero presso il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato ovvero le Sezioni riunite giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti

5. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

5.1. Ammissione in via anticipata e provvisoria
Il Consiglio dell’Ordine, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, verificata l’ammissibilità della domanda stessa e la sussistenza dei requisiti, ammette in via anticipata e provvisoria l’istante al patrocinio a spese dello Stato. La valutazione implica l’esame delle condizioni reddituali (sulla base della documentazione prodotta) e la deliberazione della non manifesta infondatezza della pretesa. La decisione sull’istanza è assunta con delibera del Consiglio dell'Ordine, previo esame dell'istanza da parte dei Consiglieri, componenti della Commissione del gratuito patrocinio, che riferiscono al Consiglio.

5.2. Decisione di inammissibilità
Se l’istanza non è sottoscritta dall’interessato oppure è carente delle informazioni richieste dalla legge oppure l’istante non produce la documentazione richiesta per l’accertamento della veridicità di quanto indicato nell’istanza, Il Consiglio dell’Ordine vota la inammissibilità della decisione. Se il Consiglio nega l’ammissione, l’istanza può essere riproposta al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto: la decisione negativa del Consiglio dell’Ordine costituisce condizione di proponibilità dell’istanza al Giudice.

5.3. Trasmissione delle delibere di Consiglio
Copia dell’atto con cui il Consiglio accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al Magistrato (nel caso di procedimento pendente). Inoltre, in caso di ammissione, viene trasmessa copia all’Ufficio Finanziario competente dei controlli sull’esattezza dell’ammontare dei redditi attestati dall’interessato e sulla compatibilità dei dati esposti con le risultanze dell’anagrafe tributaria.

6. EFFETTI DELL'AMMISSIONE
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6.1. Scelta del difensore
L'inserimento nell'elenco avviene su istanza degli avvocati interessati ed è deliberato dal Consiglio dell'Ordine il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale [1];
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei (attualmente due) anni.
L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare (Delibera 24/03/2003).
L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

6.2. Onorario e spese del difensore
L’onorario e le spese dell’avvocato anticipati dallo Stato sono liquidati in misura non superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti per onorari, diritti e indennità. Gli importi spettanti all’avvocato – così determinati – devono essere
ridotti della metà.
La liquidazione è effettuata dal Giudice con decreto di pagamento, previo parere del Consiglio dell’Ordine, tenuto conto della natura dell’impegno professionale profuso dall’avvocato.
Entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione è ammesso ricorso al Presidente dell'Ufficio giudiziario competente.
Il processo che segue è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato (L. 13 giugno 1942 n. 794) e l'ufficio giudiziario precede in composizione monocratica.
Poiché la liquidazione del compenso è effettuata a istanza di parte (la quale, ha l’onere di depositare la nota spese, v. art. 59 l.p., art. 75 disp. Att. c.p.c ), l’istanza di liquidazione dovrà essere proposta dall’avvocato al proprio Consiglio dell’Ordine, corredata da apposita sintetica relazione che permetta al Consiglio di valutare la natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso.
La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto

7. SPESE A CARICO DELLA PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO
Per effetto della ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’Erario.

7.1. Spese prenotate a debito

  • il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
  • l’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 642/72, nel processo contabile tributario;
  • le spese forfetizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile e amministrativo;
  • l’imposta di registro ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 26/04/1986, n.131, nel processo civile e amministrativo;
  • l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31/10/1990, n.347;
  • diritti di copia.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione della parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o della stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad esso demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

7.2. Spese anticipate dall’erario

  • gli onorari e le spese dovuti al difensore;
  • le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
  • le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’inadempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
  • le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
  • le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

I diritti e le indennità di trasferta e le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte, sono prenotati a debito o anticipati con le modalità previste dall’art. 33 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.

8. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
Il Magistrato che procede può revocare il provvedimento di ammissione del Consiglio dell’Ordine qualora:

  • In corso di causa sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione;
  • Risulti l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione;
  • Risulti che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali. In tutti gli altri casi ha effetto retroattivo. Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

 

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PROCESSO FALLIMENTARE
Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del Giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del Testo Unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio.

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PROCESSO TRIBUTARIO
Sino a quando non saranno emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dal Testo Unico.
Presso ogni Commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di sezione, che la presiede, da un Giudice tributario designato dal Presidente della Commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n.546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso.

11. NUOVE FUNZIONI ASSEGNATE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Servizio informativo
Il Consiglio dell’Ordine istituisce un servizio di informazioni al pubblico sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d’ufficio (art. 20 L. 29 marzo 2001 n.134). In particolare le informazioni che la legge prevede che vengano fornite, riguardano:

  • i costi dei procedimenti giudiziali con riferimento alle spese ed alle eventuali imposte;
  • i requisiti, le modalità e gli obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • i presupposti, le modalità e gli obblighi per la difesa d’ufficio.

Il servizio non fornisce consulenza di merito sulla lite.

12. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE
E’ opportuno in questa sede evidenziare brevemente alcuni punti di distinzione tra la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e ciò che è previsto per gli altri processi:

  • nel caso di convivenza dell’interessato al patrocinio con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito pari a € 9.296,22 è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
  • l’istanza per l’ammissione al patrocinio deve essere presentata all’ufficio del Magistrato innanzi al quale pende il processo;
  • il ricorso avverso il provvedimento che rigetta l’istanza di ammissione è proposto davanti al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d’Appello a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto;

l’onorario e le spese dell’avvocato anticipati dallo Stato sono liquidati in misura non superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti per onorari, diritti e indennità e non devono essere ridotti della metà.

13. ILLECITI DISCIPLINARI
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo diversi da quelli previsti dal Testo Unico. Ogni patto contrario è nullo. La violazione del divieto costituisce “grave illecito disciplinare professionale”.

ART. 128 - Ha "rilevanza disciplinare" l'inosservanza da parte del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dell'obbligo di far dichiarare l'estinzione del giudizio, se cancellato dal ruolo ex art. 309 c.p.c. (ciò anche in tale ipotesi la legge prevede l'azione di recupero delle tasse e diritti ripetibili, a carico della parte ammessa).

14. PROBLEMATICHE
Il varo della normativa ha fatto sorgere un ampio dibattito anche interpretativo  sopratutto con riferimento all’art. 80 (può essere scelto un avvocato non inserito nell’elenco istituito presso il Consiglio dell’Ordine?) ed all’art. 81 (è legittimo il requisito di anzianità professionale di 6 anni per essere iscritto nell’elenco istituito presso il Consiglio dell’Ordine?).
Il Consiglio di Bologna in merito ha ritenuto di aderire alla posizione espressa dall’URCOFER assumendo la seguente determinazione: delibera 22 luglio 2002.

15. NORMATIVA E GIURISPUDENZA
- D.P.R.  30 MAGGIO 2002 N. 115;
- Corte Costituzionale, 19 – 28 giugno 2000, n. 299;
- Cassazione Penale Sez. IV, 1 settembre 2003, n. 34914;
- Corte Costituzionale, 1 ottobre 2003, n. 304;
- Cassazione Penale Sez.I, 2 ottobre 2003, n. 37529;
- Corte Costituzionale, 23 dicembre 2003, n. 374.

_____________
[1] Attitudine ed esperienza: il riferimento all'attitudine e all'esperienza professionale fa ritenere possibile evidenziare da parte dell'avvocato i settori del diritto ove svolge in via prevalente l'attività forense. Ciò risponde ad una esigenza di funzionalità dell'elenco  per consentire al pubblico una scelta ragionata del difensore.


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